La misura ha l’obbiettivo di sostenere i giovani che, alle prese con contratti spesso precari, preferiscono rimandare l’acquisto di un immobile.
Questa soluzione si sviluppa sulla scia di una norma giĂ in vigore. Si tratta della legge 147 del 2013, che fino ad oggi ha previsto il rilascio della garanzia del Fondo prima casa sul mutuo ipotecario acceso per acquistare l’abitazione principale nella misura massima del 50% della quota capitale del finanziamento. Cosa cambia ora? In primo luogo, come si è detto, viene esteso l’accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa anche ai giovani di etĂ inferiore ai 36 anni. In seconda battuta, con il Decreto Sostegni bis si prevede che per le richieste, che possono essere presentate a decorrere dal 30esimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto Legge e fino al 30 giugno 2022, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo sia elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilitĂ dell’operazione, inteso come il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, compreso degli oneri accessori.
Tra le misure previste dal Decreto, anche l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali a favore dei giovani che non hanno ancora 36 anni, che acquistano la “prima casa di abitazione” e hanno un ISEE non oltre i 40mila Euro. Se la transazione è soggetta ad IVA, oltre all’esenzione dalle tre imposte, scatta in ristoro dell’ammontare dell’IVA versata.
L’esenzione interessa gli atti di compravendita di immobili stipulati dall’entrata in vigore del Decreto, e quindi DAL 26 MAGGIO 2021 AL 30 GIUGNO 2022.